Si ferma la Sicilia a causa dell’allarme Coronavirus. È di poco fa l’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che aggiunge altre prescrizioni al decreto firmato questa mattina dal presidente del Consiglio dei Ministri.
In Sicilia chiudono anche piscine, palestre e centri benessere oltre a quanto già previsto da decreto. Si tratta di misure urgenti per fronteggiare l’allerta Coronavirus.
Per chi negli ultimi 14 giorni ha transitato o sostato nei territori della zona rossa ha l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza. Dovrà inoltre comunicare tale circostanza al Comune, all’asp e al medico di base
“In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 – si legge nell’ordinanza del Governatore siciliano – è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere”.
I concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.